Art. 11.
(Danni da licenziamento illegittimo).

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 18, quarto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e all'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, concernenti la misura delle indennità dovute in caso di licenziamento illegittimo, si interpretano nel senso che il lavoratore può sempre comprovare maggiori danni di natura patrimoniale ed extrapatrimoniale.